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Comunicato stampa
La protezione delle frontiere ha bisogno della protezione dei rifugiati!
Per la Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace, è urgente abbinare i compiti
dell'agenzia di protezione delle frontiere Frontex a compiti chiaramente definiti di
protezione dei rifugiati. I diritti umani e il diritto d'asilo sono elementi
indispensabili di una legittima protezione umanitaria delle frontiere. Per questo, Frontex
deve essere sottoposta a un più forte controllo democratico e il suo lavoro concreto va
sottoposto a regole rigorose. L'aumento del contributo svizzero al lavoro di Frontex
dev'essere legato a queste condizioni.
Il 15 maggio, il popolo voterà se il contributo svizzero all'agenzia europea di
gestione delle frontiere Frontex debba essere aumentato da 14 a 61 milioni di franchi
all'anno. Allo stesso tempo, il numero di guardie di frontiera svizzere che lavorano
per Frontex andrebbe pure aumentato.
La Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace si è occupata di questa proposta e vede
diversi aspetti che sono di particolare interesse dal punto di vista etico:
* La protezione delle frontiere deve sempre essere anche protezione dei rifugiati. I
diritti umani e soprattutto la comprensione cristiana della solidarietà ci vincolano a
farlo.
* Il nocciolo di quel che è la protezione internazionale dei rifugiati afferma che
ogni persona ha il diritto di chiedere asilo a uno Stato e non può essere deportata in un
Paese dove la sua vita e la sua libertà sono in pericolo.[1] La Convenzione di Ginevra
sui rifugiati (GRC) ha in particolare sancito il requisito del "non
respingimento" nel diritto internazionale consuetudinario, secondo il quale le
persone non possono essere rimpatriate in uno Stato dove sono minacciate di persecuzione.
* La protezione delle frontiere è un compito legittimo e necessario dello Stato.
Questo richiede risorse e cooperazione transfrontaliera, se possibile. Tuttavia, una
protezione efficace delle frontiere non deve mai andare a scapito dei diritti umani e
soprattutto del diritto d'asilo.
* La ricerca e la documentazione hanno dimostrato che il diritto all'asilo e il
trattamento umano dei rifugiati e dei richiedenti asilo non sono garantiti alle frontiere
esterne dell'Europa. Frontex è corresponsabile della mancata assistenza, dei
cosiddetti "push-back" e della negazione del diritto d'asilo. Innumerevoli
rifugiati hanno perso la vita alle frontiere esterne dell'Europa a causa di questo.
Friburgo, 27.4.2022
[1] Cfr. Convenzione di Ginevra sui rifugiati Convenzione sui rifugiati (1951): definisce
chi è un rifugiato e quali diritti e obblighi ha nei confronti del Paese ospitante. Un
principio fondamentale della Convenzione è il divieto di rimandare un rifugiato in un
Paese dove teme di essere perseguitato. Alcuni gruppi - per esempio i criminali di guerra
- sono esclusi dallo status di rifugiato.
Dichiarazione universale dei diritti umani UDHR, art. 14 UDHR: diritto umano
all'asilo, ma non applicabile perché la UDHR non ha uno status vincolante secondo il
diritto internazionale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (1950/1953): La CEDU ha una posizione
eccezionale tra i trattati internazionali sui diritti umani perché tutti i diritti
garantiti in essa sono direttamente applicabili davanti alla Corte europea dei diritti
dell'uomo (un tribunale internazionale) da ogni persona che si trova in uno Stato
aderente (cioè anche la Svizzera, dal 1974).
Link :
* Link Comunicato
Stampa<https://www.juspax.ch/fr/la-protection-des-frontieres-a-besoin-de-la-protection-des-refugies/>
[cid:image001.png@01D85BAC.09F7D8D0]
Wolfgang Bürgstein, dr. theol., dipl. oec.
Generalsekretär
Rue des Alpes 6 | 1700 Fribourg
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[1] Cfr. Convenzione di Ginevra sui rifugiati Convenzione sui rifugiati (1951): definisce
chi è un rifugiato e quali diritti e obblighi ha nei confronti del Paese ospitante. Un
principio fondamentale della Convenzione è il divieto di rimandare un rifugiato in un
Paese dove teme di essere perseguitato. Alcuni gruppi - per esempio i criminali di guerra
- sono esclusi dallo status di rifugiato.
Dichiarazione universale dei diritti umani UDHR, art. 14 UDHR: diritto umano
all'asilo, ma non applicabile perché la UDHR non ha uno status vincolante secondo il
diritto internazionale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (1950/1953): La CEDU ha una posizione
eccezionale tra i trattati internazionali sui diritti umani perché tutti i diritti
garantiti in essa sono direttamente applicabili davanti alla Corte europea dei diritti
dell'uomo (un tribunale internazionale) da ogni persona che si trova in uno Stato
aderente (cioè anche la Svizzera, dal 1974).
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