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Comunicato stampa

 

 

La protezione delle frontiere ha bisogno della protezione dei rifugiati!

 

 

Per la Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace, è urgente abbinare i compiti dell'agenzia di protezione delle frontiere Frontex a compiti chiaramente definiti di protezione dei rifugiati. I diritti umani e il diritto d'asilo sono elementi indispensabili di una legittima protezione umanitaria delle frontiere. Per questo, Frontex deve essere sottoposta a un più forte controllo democratico e il suo lavoro concreto va sottoposto a regole rigorose. L'aumento del contributo svizzero al lavoro di Frontex dev’essere legato a queste condizioni.

 

Il 15 maggio, il popolo voterà se il contributo svizzero all'agenzia europea di gestione delle frontiere Frontex debba essere aumentato da 14 a 61 milioni di franchi all'anno. Allo stesso tempo, il numero di guardie di frontiera svizzere che lavorano per Frontex andrebbe pure aumentato.

 

La Commissione nazionale svizzera Giustizia e Pace si è occupata di questa proposta e vede diversi aspetti che sono di particolare interesse dal punto di vista etico:

 

Friburgo, 27.4.2022

 

 

[1] Cfr. Convenzione di Ginevra sui rifugiati Convenzione sui rifugiati (1951): definisce chi è un rifugiato e quali diritti e obblighi ha nei confronti del Paese ospitante. Un principio fondamentale della Convenzione è il divieto di rimandare un rifugiato in un Paese dove teme di essere perseguitato. Alcuni gruppi - per esempio i criminali di guerra - sono esclusi dallo status di rifugiato.

Dichiarazione universale dei diritti umani UDHR, art. 14 UDHR: diritto umano all'asilo, ma non applicabile perché la UDHR non ha uno status vincolante secondo il diritto internazionale.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (1950/1953): La CEDU ha una posizione eccezionale tra i trattati internazionali sui diritti umani perché tutti i diritti garantiti in essa sono direttamente applicabili davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (un tribunale internazionale) da ogni persona che si trova in uno Stato aderente (cioè anche la Svizzera, dal 1974).

 

 

Link :

 

 

            

 

Wolfgang Bürgstein, dr. theol., dipl. oec.

Generalsekretär


Rue des Alpes 6 | 1700 Fribourg

 

 

 

 

 

 

 

 





[1] Cfr. Convenzione di Ginevra sui rifugiati Convenzione sui rifugiati (1951): definisce chi è un rifugiato e quali diritti e obblighi ha nei confronti del Paese ospitante. Un principio fondamentale della Convenzione è il divieto di rimandare un rifugiato in un Paese dove teme di essere perseguitato. Alcuni gruppi - per esempio i criminali di guerra - sono esclusi dallo status di rifugiato.

Dichiarazione universale dei diritti umani UDHR, art. 14 UDHR: diritto umano all'asilo, ma non applicabile perché la UDHR non ha uno status vincolante secondo il diritto internazionale.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (1950/1953): La CEDU ha una posizione eccezionale tra i trattati internazionali sui diritti umani perché tutti i diritti garantiti in essa sono direttamente applicabili davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (un tribunale internazionale) da ogni persona che si trova in uno Stato aderente (cioè anche la Svizzera, dal 1974).